Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l’altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo all’integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che di un atto privo della forza di legge non può essere direttamente predicata l’illegittimità sul piano costituzionale, cioè senza passare attraverso la denuncia di illegittimità della norma di rinvio che ne fonda la precettività giuridica.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7501 del 08 Marzo 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 97 del 05 Maggio 2021
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