Inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente da soggetto non iscritto all’albo avvocati

E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alla giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore.

Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Finocchiaro A- P.M. Di Renzo M (Conf.)
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396

Giurisprudenza Cassazione

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