Inammissibile il ricorso in Cassazione contro l’omessa pronuncia del CNF

Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, presuppone che una pronuncia formale del Consiglio stesso sia effettivamente intervenuta e, pertanto, non è ammissibile per denunciarne meri comportamenti omissivi o anche commissivi, che non abbiano assunto siffatta qualità formale. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un praticante procuratore legale che lamentava essere stata la propria istanza di abilitazione all’esercizio professionale davanti al Pretore respinta dal Consiglio dell’ordine competente e riproposta al Consiglio Nazionale senza, peraltro, ottenerne una decisione).

Cassazione Civile, Ordinanza del 04 marzo 1994, n. 157, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf)

Giurisprudenza Cassazione

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