A norma dell’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense dev’essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti avanti le magistrature superiori ed eccezionalmente, ma solo per sé medesimo, da un avvocato iscritto nell’albo ordinario (nella specie, la S.C., nel confermare la pronunzia del Consiglio nazionale forense di inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal solo interessato, praticante procuratore e non avvocato, ha anche considerato irrilevante che il ricorso fosse stato depositato in un periodo di incertezza interpretativa del citato art. 60, anteriormente all’intervento interpretativo della giurisprudenza di legittimità).
Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F- P.M. Iannelli D (conf.)
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.
Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.
Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.
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