In sede di impugnazione, il CNF non è vincolato alla qualificazione della natura permanente o istantanea dell’illecito disciplinare operata dal CDD all’esito di un giudizio che si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo, presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al C.N.F., il quale assume invece natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione, Pertanto, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la natura permanente o istantanea dell’illecito disciplinare contestato è questione che, sulla base dei fatti oggetto di incolpazione, spetta senz’altro al C.N.F. esaminare e decidere in autonomia rispetto a quanto ritenuto dalla decisione assunta dal C.D.D., ove investito dell’impugnazione del relativo provvedimento.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 14701 del 31 Maggio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 85 del 28 Marzo 2025
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