In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale previsione precettiva, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11519 del 02 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 290 del 05 Luglio 2024
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