La notifica della sentenza ad un procuratore regolarmente iscritto all’albo è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, conseguendo la perdita dello “ius postulandi” solo alla cancellazione dall’albo, in mancanza della quale non può assumere alcun rilievo, neppure ai fini di una rimessione in termini, la cessazione di fatto dell’attività professionale del difensore, seppure imputabile a gravi ragioni di salute, atteso che tale circostanza non si traduce per l’interessato nell’impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale può avere notizia dai collaboratori dello studio professionale. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 487 del 10 Gennaio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 245 del 30 Dicembre 2015
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