Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l’attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità

E’ improcedibile l’impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l’intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all’originale telematico.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019

NOTA:
Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica).

abc, Giurisprudenza Cassazione

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