Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico

Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense ben può essere notificato telematicamente, ma il relativo deposito presso la Cancelleria della Corte deve necessariamente avvenire, nel termine di venti giorni dalla notificazione stessa, in modalità analogica cioè mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, corredato dell’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, a pena di improcedibilità ex art. 369 co. 1 cpc, la quale è rilevabile d’ufficio e non è quindi esclusa dalla contumacia del resistente ovvero dalla sua mancata contestazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato copia cartacea del ricorso, notificato a mezzo PEC, priva dell’attestazione di conformità all’originale ex art. 16-quater, comma 1, lett. g, d.l. 179/2012. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84).

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cristiano), SS.UU, sentenza n. 22085 dell’11 settembre 2018

abc, Giurisprudenza Cassazione

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