Impugnazione delle sentenze del CNF: la mancata notifica del ricorso ad un litisconsorte necessario

Ai sensi degli artt 35 e 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia d’iscrizione e cancellazione dagli albi, va notificato, entro l’unico termine all’uopo assegnato, anche al consiglio dell’ordine che ha emesso i provvedimenti impugnati, in qualità di parte necessaria. Pertanto, l’omissione di detta notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, restando preclusa la possibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio.

Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 3014, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. RENDA D- P.M. GAMBOGI A (DIFF)

Giurisprudenza Cassazione

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