Ai sensi degli artt 35 e 36 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, va notificato, entro l’unico termine all’uopo assegnato, anche al consiglio dell’ordine che ha emesso i provvedimenti impugnati, in qualità di parte necessaria. Pertanto, l’omissione di tale notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso, restando preclusa la possibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio dopo il decorso di detto termine.
Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 1888, sez. U- Pres. TRIMARCHI M- Rel. SCRIBANO G- P.M. BERRI M (CONF)
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