Il ricorso per cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, quanto in materia disciplinare, è inammissibile, qualora non sia stato tempestivamente notificato anche al procuratore generale presso la corte suprema, al quale spetta la qualità di litisconsorte necessario, tenuto conto che l’onere della notificazione del ricorso medesimo in unico termine a tutte le parti interessate (art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37) preclude la possibilità di una successiva integrazione del contraddittorio.
Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 3769, sez. U- Pres. LA FARINA C- Rel. BILE F- P.M. SAJA F (CONF)
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