Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, a pena d’inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso pronuncia del consiglio nazionale forense, tenuto conto del suo assoggettamento alle ordinarie regole del codice di rito, in difetto di diversa previsione, nonché del disposto dell’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (recante norme di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), che contiene una prescrizione sostanzialmente identica a quella del citato art. 366.
Cassazione Civile, sentenza del 13 marzo 1987, n. 2645, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)
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