Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, contemplate dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, resta assoggettato, in difetto di specifiche diverse disposizioni, alle regole generali poste dal codice di rito, ivi compreso l’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dall’art. 366 primo comma cod. proc. CIV.
Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1983, n. 1105, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. VELA A- P.M. MICCIO R (CONF)
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