Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2506 del 04 Aprile 2020 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 13 del 18 Aprile 2019
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