Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che in quanto tale deve essere successiva alla decisione territoriale impugnata. Non è invece necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, che la procura stessa sia antecedente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc), né che sia materialmente congiunta all’atto cui acceda (potendosi accertare aliunde una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 212/2016, che aveva pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione poiché la “nomina a difensore di fiducia” era un mero allegato documentale al ricorso).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 26338 del 07 Novembre 2017 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 212 del 25 Luglio 2016
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