L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall’avvocato non iscritto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10414 del 27 Aprile 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 183 del 12 Luglio 2016
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