Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell’unico termine all’uopo stabilito (artt. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la corte di cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.
Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1988, n. 4636, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. NARDINO S- P.M. DI RENZO M (CONF)
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