[importante] Principio di specificità dell’addebito e principio di correlazione tra contestazione e decisione: le relative violazioni hanno regimi di nullità diversi

Al procedimento disciplinare a carico degli avvocati, si applica, in quanto compatibile (art. 59 co. 1 lett. n L. n. 247/2012, art. 10 co. 4 Reg. CNF n. 2/2014), il principio di correlazione tra contestazione e decisione (art. 521 c.p.p.), la cui violazione comporta la nullità della decisione stessa (art. 522 c.p.p.). Tuttavia, tale fattispecie, che riguarda il caso in cui l’incolpato sia condannato per un fatto diverso da quello contestatogli e rispetto al quale non abbia quindi potuto esplicare difesa(1), è affatto diversa da quella prevista dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 2 L. n. 247/2012, secondo cui la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 59 co. 2 lett. d n. 2 L. n. 247/2012). Infatti, la genericità della contestazione disciplinare è un vizio dell’atto per carenza di “chiarezza e precisione” nella descrizione del fatto (tempo, luogo, modalità, circostanze e norme violate) che si traduce in nullità a regime intermedio da far valere tempestivamente (art. 181, co. 3, c.p.p.), restando altrimenti sanata; la correlazione tra contestazione e decisione attiene, invece, al rapporto tra accusa cristallizzata e decisione ed è rilevabile anche d’ufficio pure in sede di gravame. Diverso è, dunque, il regime delle rispettive nullità.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

NOTE
(1) In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 21311/2023.

Giurisprudenza Cassazione

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