[importante] Principio di specificità dell’addebito e principio di correlazione tra contestazione e decisione: la violazione del primo non comporta necessariamente la violazione del secondo

La citazione a giudizio disciplinare dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012). Tuttavia, ai fini della contestazione dell’accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non già l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, giacché il requisito in parola ha la funzione di informare l’incolpato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Peraltro, in relazione al capo di imputazione generico, nel corso del giudizio l’oggetto dell’accusa può essere specificato fisiologicamente (ad es. per chiarimenti istruttori): se ciò avviene senza trasformare il nucleo storico del fatto, non si pone un problema di violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione disciplinare giacché si tratta di specificazione lecita, con controllo in concreto sul pregiudizio difensivo. Se, invece, la decisione introduce per la prima volta circostanze essenziali (modi dell’azione, regole cautelari, tempi/luoghi decisivi) che modificano gli elementi identificativi del fatto e sorprendono la difesa, allora si configura mutamento del fatto e violazione del principio di correlazione. Il vaglio, quindi, resta concreto: occorre verificare se l’incolpato abbia avuto concrete possibilità di difendersi su tali profili nel corso del processo.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

Giurisprudenza Cassazione

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