Illecito permanente e prescrizione: la nuova disciplina si applica solo agli illeciti la cui permanenza sia cessata dopo il 2 febbraio 2013

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato. In particolare, punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare resta la commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente (Nel caso di specie, trattavasi di una pluralità di illeciti omissivi, consistenti nella mancata instaurazione di giudizi e nell’omessa informazione al cliente sullo stato di incarichi e procedure. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto applicabile ai diversi illeciti la disciplina della prescrizione previgente o attuale a seconda del momento -rispettivamente, prima o dopo il 2/2/2013- in cui era cessata la relativa permanenza).

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

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