In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8242 del 28 Aprile 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 227 del 28 Dicembre 2018
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