Illecito disciplinare: la gravità deontologica della condotta non deve essere specificamente contestata all’incolpato

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell’entità della sanzione non attengono all’an od al quomodo della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen.; e, in quanto non integrano invece circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, quegli elementi di determinazione in concreto della sanzione sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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