Illecito disciplinare costitutente anche reato: per la competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Ne consegue che, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell’art. 51 della citata l. n. 247 del 2012, alla cui stregua è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. (rass.uff.).

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

abc, Giurisprudenza Cassazione

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