Il comportamento dell’avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l’uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignità di avvocato ed al dovere di lealtà connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull’intera classe forense. Tale comportamento configura, pertanto, un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti e che la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l’attività difensiva in favore della parte originariamente assistita.
Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1995, n. 11176, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Aloisi M (Conf.)
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