L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 19 Luglio 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8337 del 15 Marzo 2022 (accoglie)