Al procedimento disciplinare degli avvocati è applicabile l’art. 521, cod. proc. pen., primo comma (correlazione tra l’impugnazione contestata e la sentenza), volto a stabilire che con la decisione non può essere data al fatto una definizione giuridica diversa da quella attribuita con l’incolpazione. È necessario quindi che il giudice non pervenga ad una modificazione del fatto in contestazione, poiché ciò darebbe luogo ad una palese violazione del principio di corrispondenza tra l’imputazione e la decisione con la lesione del diritto di difesa. Tuttavia, con riferimento agli illeciti permanenti, nel caso in cui l’incolpazione a suo tempo formulata dal CDD fosse c.d. “aperta” (ovvero senza accertamento sulla cessazione della permanenza stessa), il CNF ben può, in sede di gravame, individuare una data di cessazione della permanenza (e quindi un dies a quo prescrizionale) differente da quella poi indicata nella decisione territoriale, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa per violazione del principio di corrispondenza tra l’incolpazione e la decisione, giacché il giudizio di responsabilità disciplinare dell’incolpato può estendersi, senza necessità di modifica dell’incolpazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall’istruttoria dibattimentale.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11519 del 02 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 290 del 05 Luglio 2024
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