Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 56 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 (ratione temporis applicabile) per la notifica all’interessato della decisione del CNF ha natura ordinatoria e non perentoria, e ciò in mancanza di una espressa qualificazione nel senso della perentorietà da parte della legge, né detta qualificazione essendo desumibile dallo scopo di tale termine e dalla funzione cui esso assolve, atteso che il termine in questione ha la funzione di consentire agli interessati ed al P.M. di proporre il ricorso per cassazione previsto dallo stesso art. 56 terzo comma, e quindi persegue uno scopo meramente sollecitatorio dello svolgimento del processo; è pertanto da escludere che il superamento del detto termine determini la nullità della decisione notificata, comportando solo lo spostamento del termine per l’impugnazione della decisione medesima, il quale decorre dalla data di detta notificazione.
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 779 del 16 gennaio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.), Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 09324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf), Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 779 del 16 Gennaio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 205 del 23 Dicembre 2009
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