Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità, così come non è a pena di nullità il termine previsto per il deposito delle sentenze dall’art. 120 disp. att. cod. proc. civ.

Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 9324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

Giurisprudenza Cassazione

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