La tardività della notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, per inosservanza del termine di quindici giorni, fissato dall’art 37 della legge professionale forense (rdl 27 novembre 1933 n 1578), non determina, in difetto di espressa previsione di legge, la inefficacia dei relativi provvedimenti, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione delle deliberazioni medesime dinanzi al consiglio nazionale forense, il quale decorre dalla data di detta notificazione.
Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)
0 Comment