Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione ex officio delle decisioni medesime, ai sensi dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Tale disposizione, infatti, non può ritenersi tacitamente abrogata dall’art 362 primo comma cod proc civ, il quale richiama, per il ricorso avverso le sentenze dei giudici speciali, il termine di sessanta giorni fissato dall’art 325 secondo comma cod proc civ, trattandosi di norma specifica regolante un determinato procedimento e non incompatibile con le diverse disposizioni generali del codice di rito.

Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1976, n. 4548, sez. U- Pres. MACCARONE A- Rel. SGROI V

Giurisprudenza Cassazione

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