Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 in relazione all’art. 34 R.D. n. 37 del 1934, entro un mese dalla loro comunicazione; tale termine opera per tutti i soggetti legittimati dal ricorso, e pertanto è riferibile anche all’impugnazione proposta dal consiglio dell’ordine locale, il cui ricorso va dichiarato inammissibile in caso di mancata osservanza del suddetto termine.
Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 11, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)
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