In relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall’art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile, in forza dell’art. 67 del medesimo r.d., in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo. (Dichiara improcedibile, Cons. Naz. Forense Roma, 18/06/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 08 marzo 2011, n. 5410- Pres. DE LUCA Michele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria
0 Comment