Il termine di tre mesi – decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un Albo degli Avvocati e Procuratori – previsto dall’art. 31 del R.D.L. n.1578 del 1933, entro il quale il singolo Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e non è suscettibile di interruzione mediante una lettera di convocazione, atteso che, a norma del comma sesto dello stesso art. 31 cit., qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda, l’interessato può, nei dieci giorni successivi dalla scadenza di esso, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1997, n. 13022, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Ravagnani E- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)
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