Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in base alla disciplina di cui agli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art.. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone il suddetto art. 56 in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.
Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1982, n. 6252, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)
NOTA:
Il citato termine di 30 giorni è peraltro confermato anche dall’art. 36 co. 6 della nuova legge professionale, ad oggi (1/1/2013) in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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