Il termine breve (e perentorio) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

A norma dell’art, 56, comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione della pronunzia contestata. Il termine ha carattere perentorio, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione proposta dopo la sua scadenza.

Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1999, n. 33, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Paolini G- P.M. Carnevali A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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