Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense, qualora l’incolpato, che abbia ricevuto tempestivo avviso della seduta fissata per la discussione del ricorso, chieda un rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione di tale richiesta è rimessa all’apprezzamento dello stesso Consiglio, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Aloisi M (Conf.)
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