Il ricorso al consiglio nazionale forense è ammesso solo contro le ‘deliberazionì degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, e cioè contro manifestazioni di giudizio o di apprezzamento. Conseguentemente, il ricorso stesso non è consentito in materia attinente ad attività meramente amministrativa, com’è quella del rilascio di certificati puramente dichiarativi e probatori, dell’iscrizione nell’albo professionale. (Nella specie il ricorrente lamentava che il locale consiglio dell’ordine aveva rilasciato certificati contenenti anche la menzione di sanzioni disciplinari, ma il consiglio nazionale forense, con decisione confermata dalle ssuu, aveva dichiarato inammissibile il ricorso).
Cassazione Civile, sentenza del 13 maggio 1977, n. 1881, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)
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