Il provvedimento del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, che dichiari inammissibile l’istanza di riesame di un suo (precedente) provvedimento di cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si risolve – mirando detta istanza a sollecitare l’esercizio del potere di annullamento o revoca “ex officio” – in un atto confermativo, avverso il quale, stante la non autonoma impugnabilità di tali atti, è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense.
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13006, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)
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