Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l’incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l’incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall’art. 11 del Codice Deontologico Forense. né l’indicazione di “motivi di coscienza personale” da parte dell’avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei “motivi gravi e giustificati” che rendono legittimo il rifiuto del professionista.
Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)
0 Comment