Il ricorso per Cassazione notificato nei termini ad uno solo dei legittimi contraddittori

In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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