L’inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge denunziabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, oppure in una motivazione apparente o perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie, non imposta neanche dall’art. 111 Cost. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del riportato principio riguardo alle parti della impugnata decisione relative sia all’accertamento dell’insussistenza di un effettivo impedimento di natura sanitaria alla comparizione dell’incolpato all’udienza di discussione, sia al giudizio sul merito).
Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)
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