La norma dell’art. 17 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” ai fini dell’iscrizione nell’albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell’art. 166 cod. pen. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l’art. 4 della legge 7 febbraio 1990 n. 19 né per effetto della legge 29 ottobre 1984 n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l’accesso ai pubblici impieghi.
Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)
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