Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il regolamento preventivo di giurisdizione, mentre non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzi al consiglio dell’ordine locale, è esperibile nella fase introdotta con la impugnazione del provvedimento di detto consiglio locale davanti al consiglio nazionale forense, in considerazione del suo carattere giurisdizionale, e comporta di conseguenza l’obbligo di sospensione di cui all’art. 367 cod. proc. civ. (sempreché il regolamento medesimo sia ammissibile, anche in relazione alla sua rituale notificazione nei confronti di tutti i contraddittori necessari, nell’unico termine all’uopo fissato).
Cassazione Civile, sentenza del 18-10-1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)
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