Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico (come nel caso in cui non fosse candidato alla tornata elettorale), e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30885 del 3 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30885 del 03 Dicembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 215 del 25 Ottobre 2023
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