Il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato o procuratore per il fatto che ha formato oggetto d’imputazione in sede penale è ai sensi dell’art. 44, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, obbligatorio, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, e resta automaticamente sospeso fino alla definizione del procedimento penale che si concluda con una formula diversa da quelle sopra indicate, con la conseguenza che, prima di tale conclusione del processo penale, l’azione disciplinare non è soggetta alla prescrizione quinquennale sancita dall’art. 51 dello stesso R.D.L.
Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1993, n. 2762, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (Conf)
NOTA:
In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).
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