La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità(1). Conseguentemente, il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l’indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall’esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”, dovendo parimenti escludersi che tale lacunosità del ricorso possa utilmente colmarsi con la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione(2). In ogni caso, la natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottrarvesene, sicché il requisito del periculum, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato(3).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 33170 del 18 dicembre 2025
NOTE
(1) In senso conforme, Cass. SSUU n. 13374/2016, Cass. SSUU n. 9149/2016.
(2) In senso conforme, Cass. SSUU n. 8949/2023, Cass. SSUU n. 18158/2020, Cass. SSUU n. 10537/2018.
(3) In senso conforme, Cass. SSUU n. 14261/2025. Nello stesso senso, CNF n. 42/2022 nonché Cass. SSUU n. 15669/2016, secondo cui “La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall’esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa”.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 33170 del 18 Dicembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 279 del 06 Ottobre 2025
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