Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Sicché, la decisione del menzionato Consiglio che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del professionista neppure implicitamente contenuto nel capo di incolpazione (dando così rilievo, per la prima volta, a fatti mai contestati) comporta la violazione delle norme del procedimento che, intese a tutelare il diritto della difesa, attengono all’essenza del giudizio disciplinare e, come tali, devono ritenersi prescritte a pena di nullità.
Cassazione Civile, sentenza del 01 febbraio 1999, n. 17, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (Conf.)
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