Il procedimento disciplinare avvocati, nella sua articolazione tra fase amministrativa e fase impugnatoria giurisdizionale dinanzi a CNF

Il Consiglio distrettuale di disciplina è l’organo titolare del potere disciplinare e ha una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura «giustiziale», anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.). Invece, il Consiglio nazionale forense, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (art.21) e legittimamente tuttora operante, giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F., quale giudice terzo, è coperta dall’art. 108, comma 2, e dall’art. 111, comma 2, Cost.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19103 del 06 Luglio 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza Cassazione

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