In materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini territoriali.
Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
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